Un professionista, incaricato come curatore fallimentare e commissario liquidatore, viene accusato di rifiuto di atti d'ufficio per ritardi in due procedure concorsuali. Dopo qualificazioni giuridiche opposte tra primo e secondo grado, la Corte di Cassazione annulla la condanna. La Corte chiarisce che il semplice ritardo non integra il reato, in assenza del carattere di 'indifferibilità' dell'atto richiesto dal comma 1 dell'art. 328 c.p., o della formale diffida prevista dal comma 2, specialmente in contesti procedurali complessi e di lunga data.
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