Pene Sostitutive: il diniego basato su prognosi negativa
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40164/2024, è tornata a pronunciarsi sui criteri di concessione delle pene sostitutive, chiarendo l’ampiezza della discrezionalità del giudice nel negarle. La decisione sottolinea come una prognosi sfavorevole, basata sulla personalità dell’imputato e sui suoi precedenti penali, sia un motivo sufficiente e legittimo per escludere l’accesso a sanzioni alternative al carcere, anche alla luce della recente Riforma Cartabia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di due imputati, condannati dalla Corte d’Appello di Palermo per furto in abitazione aggravato e ricettazione. Il primo ricorrente, autore materiale del furto ai danni di una persona anziana e con difficoltà di deambulazione, contestava diversi punti della sentenza di secondo grado:
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante la sua confessione.
- Il diniego delle pene sostitutive, motivato dalla Corte con la sua personalità negativa e i numerosi precedenti penali.
- Il rigetto della richiesta di accesso a programmi di giustizia riparativa.
- L’applicazione dell’aggravante di aver approfittato della minorata difesa della vittima.
Il secondo imputato, condannato per ricettazione della refurtiva, lamentava a sua volta l’errata qualificazione del fatto, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l’estensione anche a lui dell’aggravante legata alle condizioni della vittima.
La Decisione della Corte sulle Pene Sostitutive
La Suprema Corte ha dichiarato infondati tutti i ricorsi, ma il fulcro della sentenza risiede nell’analisi del motivo relativo al diniego delle pene sostitutive. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato, non considerando adeguatamente il periodo di detenzione già sofferto e il comportamento corretto tenuto durante gli arresti domiciliari.
La Cassazione ha respinto questa tesi, riaffermando un principio consolidato: la sostituzione della pena detentiva breve è rimessa a una valutazione ampiamente discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione deve essere condotta secondo i parametri dell’art. 133 del codice penale, che includono la gravità del reato, le modalità dell’azione e la personalità del condannato.
La Prognosi Negativa come Ostacolo alle Pene Sostitutive
I giudici di legittimità hanno specificato che il giudice d’appello ha legittimamente utilizzato il suo potere discrezionale. La decisione di negare le sanzioni alternative era fondata su una prognosi negativa circa la futura condotta del reo. Questa prognosi non era arbitraria, ma basata su elementi concreti: i numerosi e specifici precedenti penali e la gravità del reato commesso, che aveva coinvolto anche un soggetto incensurato. Questi fattori, secondo la Corte, costituiscono un “ostacolo razionale” a prevedere un esito favorevole dell’applicazione di misure alternative.
Le Altre Censure e il Principio di Discrezionalità
Anche gli altri motivi di ricorso sono stati rigettati. La Cassazione ha ritenuto generiche le doglianze sulle attenuanti, evidenziando che la confessione era arrivata di fronte a un quadro probatorio schiacciante, senza denotare un’autentica resipiscenza. Inoltre, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego alla giustizia riparativa, poiché l’ordinanza che rigetta tale richiesta non è un provvedimento impugnabile. Infine, ha confermato la correttezza dell’applicazione dell’aggravante della minorata difesa per entrambi gli imputati, poiché avevano agito in concorso e con la consapevolezza della vulnerabilità della vittima.
le motivazioni
La Corte ha ribadito che, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia), la concessione delle pene sostitutive non è un automatismo. Il legislatore ha subordinato l’applicazione di queste misure a una valutazione giudiziale ancorata ai criteri dell’art. 133 c.p. Il giudizio prognostico positivo sulla futura condotta del condannato è un presupposto essenziale, e il giudice può legittimamente escluderlo basandosi su indici negativi come la personalità e la storia criminale dell’imputato. L’obbligo del giudice è quello di motivare adeguatamente le ragioni del diniego, come avvenuto nel caso di specie, dove i precedenti penali e la gravità del fatto sono stati ritenuti “fondati motivi” per non sostituire la pena detentiva.
le conclusioni
La sentenza consolida l’orientamento secondo cui la valutazione sulla concessione delle pene sostitutive è un tipico giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo logico e coerente. La decisione di negare le misure alternative al carcere è legittima quando il giudice, analizzando la personalità del reo e la sua storia criminale, formula una prognosi sfavorevole sulla sua capacità di rispettare le prescrizioni e di astenersi dal commettere futuri reati. La discrezionalità del giudice, sebbene ampia, deve sempre essere esercitata attraverso una motivazione congrua che dia conto degli elementi concreti posti a fondamento della decisione.
Quando può essere negata la concessione delle pene sostitutive?
La loro concessione può essere negata quando il giudice, sulla base dei criteri dell’art. 133 c.p. (come i precedenti penali e la gravità del reato), formula una prognosi sfavorevole, ritenendo che sussistano fondati motivi per credere che il condannato non si atterrà alle prescrizioni e che le misure alternative non siano idonee alla sua rieducazione.
Una confessione garantisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche?
No. La sentenza chiarisce che il giudice può non concedere le attenuanti se la confessione avviene di fronte a prove schiaccianti (quadro probatorio granitico) e non è accompagnata da una reale resipiscenza, risultando quindi priva di un effettivo valore positivo ai fini della mitigazione della pena.
L’ordinanza che nega l’accesso alla giustizia riparativa è impugnabile in Cassazione?
No, il ricorso è inammissibile. La Corte ha stabilito che i provvedimenti che negano al richiedente l’accesso ai programmi di giustizia riparativa non hanno natura giurisdizionale e, pertanto, non sono impugnabili.