Una società e il suo amministratore vengono assolti in primo grado per il reato di gestione illecita di rifiuti, in base al principio della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). La Corte di Cassazione annulla la sentenza, stabilendo due principi fondamentali: in primo luogo, il giudice deve accertare la sussistenza del reato prima di valutarne la tenuità; in secondo luogo, e soprattutto, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non si applica mai alla responsabilità ente prevista dal D.Lgs. 231/2001, data la sua natura autonoma rispetto a quella della persona fisica.
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