Il Giudice di Pace di Melfi aveva convalidato la proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR). Il provvedimento era stato emesso utilizzando una formula generica e ripetitiva, senza spiegare le ragioni concrete della decisione. Il Cittadino Straniero ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'assenza di una reale motivazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la libertà personale è un diritto inviolabile e che ogni limitazione richiede una motivazione reale e dettagliata, non una semplice formula di stile. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace, poiché il termine massimo per la proroga era ormai scaduto, sancendo la vittoria del Cittadino Straniero.
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