Un lavoratore, dopo una causa di lavoro durata oltre dieci anni e conclusasi con una conciliazione, ha citato in giudizio lo Stato per ottenere un risarcimento per l'eccessiva durata del processo. Sosteneva di aver subito un danno economico molto superiore all'indennizzo standard previsto dalla Legge Pinto. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, chiarendo che l'indennizzo durata processo ha natura indennitaria e non risarcitoria. Non può quindi coprire l'intero e specifico danno patrimoniale derivante dal ritardo, ma si attiene a parametri predeterminati, ritenuti conformi alla normativa europea e costituzionale.
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