Una società ha impugnato un avviso di accertamento fiscale. Il giudice di primo grado ha commesso un errore procedurale, decidendo la causa senza la pubblica udienza richiesta. In appello, la Corte ha riconosciuto la nullità della prima sentenza ma, invece di rinviare il caso, ha deciso nel merito. La Cassazione ha confermato questa decisione, chiarendo che la rimessione al primo giudice è un'ipotesi eccezionale, applicabile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. Al di fuori di tali casi, prevale l'effetto devolutivo dell'appello, che impone al giudice di secondo grado di decidere la controversia, sanando il vizio precedente.
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