Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per redditi da locazione, contestando la validità della delega di firma del funzionario. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la delega firma accertamento non necessita di indicazione nominativa, potendo essere individuata tramite la qualifica del delegato. Inoltre, ha chiarito che non è possibile sollevare per la prima volta in Cassazione questioni di fatto, come un presunto errore nel nome indicato sul documento di delega, se non sono state discusse nei gradi di merito.
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