Un avvocato ha presentato istanza di concordato minore, ma la domanda è stata dichiarata improcedibile per il mancato deposito di una somma per le spese di procedura. Dopo due appelli respinti, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile, stabilendo che il provvedimento impugnato non aveva carattere decisorio, ovvero non decideva su diritti soggettivi contrapposti, requisito fondamentale per l'accesso al giudizio di legittimità.
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