Un imputato, condannato per un reato, aveva concordato una pena in appello tramite il "patteggiamento in appello", rinunciando a tutti i motivi di impugnazione tranne quelli relativi alla pena. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte d'Appello avrebbe dovuto motivare l'assenza di cause di non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che, in caso di "patteggiamento in appello", il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità, poiché l'imputato stesso ha limitato la cognizione del giudice rinunciando ai motivi. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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