La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 11/07/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento. L'imputato aveva impugnato la sentenza, lamentando che il giudice non avesse verificato l'assenza di cause di proscioglimento. La Corte ha ribadito che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. elenca tassativamente i motivi di ricorso, tra i quali non rientra quello sollevato. Di conseguenza, l'appello è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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