Il Tribunale di Pisa, come giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena a un condannato. Tuttavia, la notifica dell'udienza per l'incidente di esecuzione era stata inviata solo a un avvocato, erroneamente considerato difensore di fiducia presso cui il condannato avrebbe eletto domicilio. In realtà, il condannato non aveva mai nominato quel legale né eletto domicilio presso di lui. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, stabilendo che l'omessa notifica dell'avviso di udienza al condannato configura una nullità assoluta e insanabile. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza di revoca e ha rinviato il caso al Tribunale per un nuovo esame, garantendo il rispetto del diritto di difesa.
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