La Corte di Cassazione ha stabilito che l'aumento dell'indennità di pronta disponibilità per i dirigenti medici, previsto da accordi aziendali, è subordinato alla verifica della copertura finanziaria. Nel caso di specie, un dirigente medico aveva richiesto il raddoppio dell'indennità basandosi su una delibera aziendale del 1999. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente sanitario, chiarendo che i successivi contratti collettivi nazionali pongono un limite invalicabile legato alla disponibilità del Fondo per il trattamento accessorio, rendendo inapplicabili vecchi automatismi non confermati.
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