Un lavoratore, inquadrato come autista soccorritore, ha impugnato il rigetto della sua domanda di ammissione al passivo per differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che il giudice di merito non ha correttamente applicato il giudizio trifasico. Tale analisi è indispensabile per confrontare le attività effettivamente prestate con le declaratorie dei contratti collettivi nazionali e integrativi applicabili nel tempo. La sentenza ribadisce che, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni superiori garantisce il diritto al trattamento economico corrispondente, anche se non comporta l'avanzamento automatico di carriera.
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