Un avvocato, nominato come difensore d'ufficio in un processo penale, ha tentato inutilmente di recuperare i propri compensi professionali dal cliente assistito tramite una procedura esecutiva. Successivamente, ha chiesto allo Stato la liquidazione dei compensi e il rimborso delle spese sostenute per tale tentativo di recupero crediti. Il Tribunale ha accolto la richiesta, ma il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso, sostenendo che tali spese non spettassero al professionista. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando che il difensore d'ufficio ha pieno diritto al rimborso delle spese e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, in quanto l'azione esecutiva preventiva rappresenta un presupposto necessario per poter chiedere il pagamento allo Stato.
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