Un imputato in un processo per criminalità organizzata ha contestato la sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta dalla Corte d'Appello per la particolare complessità del dibattimento. Il ricorso si basava su un presunto vizio procedurale individuale (mancata notifica a un difensore) che, a suo dire, non doveva ripercuotersi sulla sua libertà personale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p. si fonda su una valutazione oggettiva della complessità dell'intero procedimento (numero di imputati, gravità dei reati, questioni giuridiche) e non sulle vicende personali dei singoli.
Continua »