Una società energetica ha impugnato la delibera della Regione Lombardia che, nel disporre la prosecuzione temporanea di dieci concessioni idroelettriche scadute, imponeva il pagamento di un canone aggiuntivo. La società sosteneva che tale canone violasse la riserva di legge prevista dalla Costituzione, poiché i criteri di calcolo erano stati definiti in via discrezionale dalla Giunta regionale. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso, stabilendo che il canone aggiuntivo non costituisce una tassa o un prelievo forzoso, bensì un corrispettivo per lo sfruttamento temporaneo di beni pubblici e impianti già ammortizzati. Di conseguenza, la determinazione delle modalità e degli importi del canone aggiuntivo non richiede una specifica copertura legislativa, rientrando nella legittima potestà regolatoria e contrattuale della Regione.
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