La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società cliente contro l'ingiunzione di pagamento per bollette elettriche non pagate emessa a favore della società fornitrice. La cliente lamentava consumi eccessivi, ma i giudici hanno chiarito che, nei contratti di somministrazione, le misurazioni del distributore locale sono vincolanti. Per effettuare una valida contestazione bollette energia basata sull'erroneità dei consumi rilevati, la cliente avrebbe dovuto chiamare in causa direttamente il distributore di rete, responsabile delle misurazioni. Non avendolo fatto, la contestazione mossa solo verso il fornitore (mandatario senza rappresentanza) è priva di valore. Di conseguenza, la cliente perde il ricorso ed è condannata al pagamento del doppio del contributo unificato.
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