L'Amministrazione finanziaria ha contestato a un contribuente, svolgente la doppia attività di amministratore di condomini e gestore di tabaccheria, maggiori redditi non dichiarati a seguito di accertamenti bancari. Il Fisco ha ripartito proporzionalmente le somme prive di giustificazione tra le due attività, detraendo preventivamente i versamenti identificabili. Il contribuente ha impugnato l'atto contestando il mancato completamento della procedura di adesione, l'arbitrarietà della ripartizione e l'indeducibilità dei compensi versati a se stesso come associato in partecipazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso: l'ufficio non ha l'obbligo di concludere l'accordo con adesione, spetta al contribuente fornire la prova contraria analitica sui versamenti bancari e l'imprenditore non può dedurre dal reddito i compensi destinati al proprio lavoro. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
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