Un cittadino, dopo essere stato assolto in sede penale dall'accusa di aver invaso il terreno del vicino e averlo minacciato con un trattore, ha citato in giudizio il denunciante chiedendo il risarcimento danni per calunnia. Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione per mancanza di prova del dolo, inteso come la consapevolezza dell'innocenza dell'accusato al momento della denuncia. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta risarcitoria. I giudici hanno chiarito che l'assoluzione in sede penale non vincola automaticamente il giudice civile, il quale deve accertare autonomamente l'intenzionalità della falsa accusa. Inoltre, la regola civile del più probabile che non non si applica alla valutazione della prova del dolo, che richiede un rigoroso accertamento dell'effettiva malafede del denunciante.
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