L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento contro una società, contestando l'emissione di fatture per operazioni inesistenti relative a lavori di sbancamento per una discarica. Sia in primo che in secondo grado, i giudici hanno annullato l'atto impositivo per insufficienza di prove. L'Amministrazione finanziaria ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando una motivazione apparente da parte del giudice d'appello. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la decisione di secondo grado, sebbene sintetica, ha esaminato correttamente le prove fornite, ritenendole semplici supposizioni prive di riscontri concreti. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, confermando la vittoria della società contribuente.
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