L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a una contribuente, titolare formale di una ditta individuale considerata una società cartiera. L'ufficio contestava l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e imputava a lei i relativi ricavi. La contribuente ha impugnato l'atto dimostrando che un terzo gestiva interamente l'attività come amministratore di fatto e ne incassava i proventi, come accertato anche da una condanna penale. I giudici di merito hanno confermato la debenza delle imposte in capo all'intestataria formale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, stabilendo che, in presenza di una interposizione fittizia, l'obbligo tributario ricade esclusivamente sul reale possessore del reddito (l'interponente) e non sul semplice prestanome (l'interposto). Di conseguenza, il giudice tributario deve valutare le prove sull'effettiva percezione economica delle somme.
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