Un Lavoratore ha ricevuto un decreto ingiuntivo per il rimborso di un finanziamento da parte di un'Azienda. Egli ha contestato l'ingiunzione, sostenendo di aver già restituito la somma, basandosi su un'annotazione nelle scritture contabili dell'Azienda. Il Tribunale aveva inizialmente accolto la sua opposizione. Tuttavia, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo che l'annotazione non costituisse prova inequivocabile dell'avvenuta restituzione. Il Lavoratore ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando l'omessa valutazione di fatti decisivi e l'errata applicazione delle norme sull'onere della prova. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando che l'Azienda non aveva fornito una prova sufficiente della liberazione del debitore e che la valutazione delle prove da parte della Corte d'Appello era corretta.
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