Il Proprietario del Fondo Servente ha citato in giudizio Il Vicino per negare l'esistenza di un diritto di transito su uno stradello privato. Il Vicino ha risposto chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto acquisto del diritto per usucapione della servitù di passaggio, dimostrando di aver utilizzato la strada in modo continuo, pacifico e pubblico per oltre vent'anni. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che la presenza di un tracciato ben visibile e delimitato, poi cementato dallo stesso proprietario del fondo, soddisfa pienamente il requisito dell'apparenza necessario per l'usucapione. Di conseguenza, il ricorso del proprietario è stato rigettato, confermando definitivamente il diritto di passaggio del vicino.
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