Un ente religioso ha promosso una azione di rivendicazione per ottenere la restituzione di alcuni terreni detenuti da una famiglia di eredi. I privati sostenevano di aver acquistato il bene per successione paterna o, in alternativa, per usucapione ventennale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei privati confermando la piena proprietà dell'ente. I giudici hanno chiarito che l'onere probatorio del proprietario si attenua quando la controparte riconosce l'originaria titolarità del bene in capo al dante causa comune. Nel caso esaminato, il vecchio atto notarile invocato dai privati trasferiva solo crediti per miglioramenti agrari e non il suolo. Inoltre, le richieste formali di acquisto inviate dagli eredi hanno dimostrato la totale assenza dell'intenzione di possedere in via esclusiva, escludendo l'usucapione.
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