Gli eredi di un presunto acquirente hanno rivendicato la proprietà di un immobile, basandosi su vecchie scritture private e sull'usucapione. Le scritture, risalenti agli anni '60 e '70, includevano una proposta preliminare di vendita, quietanze di pagamento e riconoscimenti di proprietà. La Corte di Cassazione ha respinto la loro richiesta. Ha chiarito che le scritture non costituivano un valido atto di trasferimento della proprietà immobiliare, avendo solo valore obbligatorio o ricognitivo. Inoltre, ha escluso l'usucapione, poiché il dante causa degli eredi non poteva vantare l'animus possidendi. Questo perché i venditori originari avevano a loro volta acquistato il bene con riserva di proprietà, diventandone pieni proprietari solo dopo il saldo finale, avvenuto nel 1997.
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