Due comproprietarie hanno chiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione di alcuni terreni. La società costruttrice confinante si è opposta, sostenendo che un accordo del 1994 avesse comportato l'interruzione dell'usucapione, e ha chiesto in via riconvenzionale di vietare ogni passaggio sul proprio fondo. I giudici di merito hanno accolto le tesi della società. La Cassazione ha confermato che l'atto del 1994 ha causato l'interruzione dell'usucapione, poiché le proprietarie vi riconoscevano l'altrui proprietà. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso delle proprietarie per ultrapetizione: la società costruttrice, nelle memorie finali, aveva limitato la richiesta di divieto al solo passaggio di veicoli, mentre i giudici avevano vietato anche il transito pedonale. La causa torna in appello per rideterminare i limiti del divieto di passaggio.
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