La Corte di Cassazione ha confermato la condanna al rilascio di un immobile per occupazione senza titolo. Il caso riguardava un soggetto che occupava un ex alloggio popolare in virtù di una vecchia scrittura privata, stipulata con un intermediario a cui l'assegnatario originario aveva ceduto il bene. Quando la moglie dell'assegnatario è diventata legittima proprietaria, ha chiesto la restituzione. La Corte ha stabilito che la scrittura privata non costituisce un titolo valido per l'occupazione. Inoltre, ha negato l'usucapione, poiché l'occupante aveva la semplice 'detenzione' del bene, derivante da un accordo, e non il 'possesso' necessario, ovvero l'intenzione di comportarsi come proprietario. Vince quindi la proprietaria.
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