La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'**azione di restituzione** intrapresa dal proprietario di un immobile contro un'occupante che si rifiutava di rilasciarlo. La vicenda trae origine da un comodato concesso a una terza persona, presso la quale l'occupante prestava servizio. Alla morte della comodataria, l'occupante ha preteso di aver acquistato il bene per usucapione, sostenendo che il proprietario dovesse agire con l'azione di rivendicazione, soggetta alla difficile probatio diabolica. I giudici hanno invece stabilito che, esistendo un originario rapporto obbligatorio di detenzione, l'azione corretta è quella personale di restituzione. La richiesta di usucapione è stata respinta per mancanza di possesso utile, qualificando la permanenza nell'immobile come mera detenzione precaria sine titulo. Il ricorso è stato rigettato con condanna per responsabilità aggravata.
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