L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento IVA nei confronti di un imprenditore. I giudici di merito hanno dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente ritenendolo tardivo. Tuttavia, l'ufficio finanziario non aveva depositato in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD), ma solo la prova della sua spedizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imprenditore, stabilendo che la notifica dell'avviso di accertamento tramite servizio postale, in caso di temporanea assenza del destinatario, si perfeziona solo con la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della CAD. La semplice prova della spedizione non è sufficiente. Inoltre, la Corte ha censurato il giudice d'appello per aver utilizzato prove provenienti da un altro processo, violando il divieto di scienza privata. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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