La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2242/2026, ha confermato la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base partecipativa. La contribuente, socia al 49%, aveva ricevuto un avviso di accertamento per maggiori redditi societari non dichiarati. La Corte ha rigettato il suo ricorso, chiarendo che per vincere tale presunzione non è sufficiente dimostrare la mancata percezione delle somme, ma è necessario provare che gli utili siano stati reinvestiti nell'azienda o che il socio fosse totalmente estraneo alla gestione sociale. La Suprema Corte ha inoltre ribadito che il contraddittorio preventivo non è un obbligo generalizzato per i tributi diretti.
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