Una società contesta un avviso di accertamento ICI per un terreno destinato a cava. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2284/2023, chiarisce tre punti cruciali. Primo, rigetta l'eccezione di giudicato esterno, poiché una precedente sentenza basata su un vizio di motivazione non vincola sul merito della pretesa tributaria. Secondo, conferma che un'area destinata a cava rientra tra le ICI aree edificabili data la sua potenzialità edificatoria, ma precisa che il suo valore venale deve essere determinato considerando tutte le delibere comunali pertinenti, anche quelle successive, che operano come presunzioni semplici. Terzo, accoglie il ricorso sul cumulo giuridico delle sanzioni, stabilendo che per violazioni identiche e ripetute su più annualità si applica un'unica sanzione aumentata, non la somma delle singole sanzioni.
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