Un automobilista, fermato in evidente stato di alterazione, viene condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. In sua difesa, sostiene la nullità della procedura per il reato di rifiuto, lamentando la mancata informazione sulla facoltà di farsi assistere da un legale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: in caso di **rifiuto alcoltest senza avviso al difensore**, la condanna è valida. La garanzia della presenza del legale, infatti, serve a tutelare il corretto svolgimento dell'accertamento tecnico. Se l'automobilista si rifiuta di compiere l'atto, la necessità di tale garanzia viene meno e il reato di rifiuto si perfeziona comunque. La condanna è stata quindi confermata.
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