Un conducente, condannato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo l'inutilizzabilità degli esami clinici a causa della mancata verbalizzazione dell'avviso di farsi assistere da un difensore. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che l'avviso al difensore per guida in ebbrezza può essere legittimamente provato tramite la testimonianza dell'agente di polizia, anche se non menzionato negli atti scritti, soprattutto quando le circostanze, come le gravi condizioni di salute dell'imputato, giustificano la mancata verbalizzazione immediata.
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