Un motociclista viene condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver causato un incidente stradale. L'imputato ricorre in Cassazione sostenendo l'inutilizzabilità del test alcolemico, effettuato in ospedale, per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. La Corte Suprema rigetta il ricorso, chiarendo che l'avviso è obbligatorio quando la polizia giudiziaria richiede l'analisi su un prelievo ematico a fini probatori. Tuttavia, nel caso specifico, i giudici di merito avevano accertato che l'avviso era stato dato. Viene inoltre confermata la nozione di 'incidente stradale' come qualsiasi evento che interrompa la circolazione e crei pericolo, ricollegabile alla condotta alterata del conducente.
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