Il caso riguarda un conducente, appartenente alle forze dell'ordine, fermato mentre guidava usando il cellulare. Gli agenti, privi di etilometro, gli hanno chiesto di seguirli al comando per l'accertamento, ma l'uomo ha opposto un netto rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, tentando di sfruttare la propria qualifica per evitare sanzioni. Condannato nei primi due gradi, l'imputato ha fatto ricorso in Cassazione eccependo, tra l'altro, la mancata menzione nel verbale dell'avviso di potersi fare assistere da un difensore. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di avviso del difensore non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, poiché l'atto non viene compiuto. Confermata la condanna a un anno di arresto, seimila euro di ammenda, confisca del veicolo e sospensione della patente per due anni.
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