La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico tra 1,61 e 1,63 g/l. Il conducente contestava la validità dell'alcoltest, lamentando la mancanza di prove sull'avviso di potersi fare assistere da un difensore e sollevando dubbi generici sul corretto funzionamento e sulla revisione dell'etilometro. I giudici hanno chiarito che l'avviso al difensore può essere provato anche tramite l'annotazione di servizio successiva. Inoltre, per contestare l'etilometro, non basta sollevare dubbi generici, ma l'imputato deve fornire elementi concreti di malfunzionamento. L'automobilista perde la causa, la condanna a tre mesi di arresto e mille euro di ammenda viene confermata, e viene condannato a pagare tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »