La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza, stabilendo che l'avviso difensore alcoltest può essere fornito validamente anche in forma orale. Nel caso di specie, un conducente coinvolto in un incidente era stato informato della facoltà di farsi assistere da un legale tramite la visione di un foglio informativo, sebbene tale circostanza non fosse stata formalmente verbalizzata. La Suprema Corte ha chiarito che la prova dell'avvenuto avviso può essere fornita in giudizio attraverso la testimonianza degli agenti operanti, purché ritenuta attendibile dal giudice di merito. L'assenza di una traccia documentale o della firma dell'indagato sul modulo informativo non inficia l'utilizzabilità degli accertamenti ematici se la comunicazione è effettivamente avvenuta.
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