Una società di ristorazione e un fondo pensione concordano il trasferimento temporaneo dell'attività per ristrutturare i locali, pattuendo una temporanea esenzione dal canone di locazione. Sorge una controversia sulla durata di tale esenzione. Il conduttore sostiene di non dover pagare fino al rientro nei locali originari, mentre il locatore richiede i canoni per il periodo successivo alla prima fase dei lavori. La Corte d'Appello condanna il conduttore a pagare oltre 162.000 euro, interpretando la scrittura privata in modo restrittivo. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando il ricorso del conduttore. I giudici chiariscono che l'interpretazione del contratto spetta al giudice di merito e, se logica e plausibile, non può essere contestata in sede di legittimità solo perché la controparte preferisce una lettura diversa.
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