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Art. 1117 Codice Civile — Anno 2022

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85 provvedimenti

Altri anni per Art. 1117 Codice Civile

Assegnazione posti auto in condominio: negozianti esclusi vincono
Il proprietario di un locale commerciale ha impugnato le delibere con cui l'assemblea condominiale assegnava in via esclusiva e nominativa i parcheggi nel cortile comune ai soli proprietari degli appartamenti, escludendo i locali commerciali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del proprietario, stabilendo che l'assegnazione posti auto in condominio non può avvenire in via esclusiva e indefinita a favore di alcuni condòmini escludendone altri, a meno che non vi sia il consenso unanime di tutti i partecipanti. Una delibera a maggioranza o un regolamento assembleare che escluda alcuni proprietari viola il diritto all'uso paritario delle cose comuni e rischia di favorire l'usucapione delle aree. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Lastrico solare condominiale: no alla proprietà, sì all’uso
Due proprietari di appartamenti all'ultimo piano rivendicavano la proprietà esclusiva di una porzione di terrazzo di copertura. I giudici di merito hanno respinto le domande, ritenendo l'area un lastrico solare condominiale in mancanza di un titolo d'acquisto che ne dimostrasse la proprietà esclusiva. Il condomino ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la natura comune del terrazzo, ma ha accolto il ricorso sul punto relativo al compossesso. Essendo l'area condominiale, il condomino ha diritto di utilizzarla insieme agli altri. La Corte d'Appello aveva erroneamente respinto la richiesta di reintegrazione nel compossesso e ignorato la domanda di risarcimento danni. La sentenza è stata cassata con rinvio per decidere su questi aspetti.
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Proprietà esclusiva del terrazzo: rogito batte compromesso
Una proprietaria ha citato in giudizio la vicina per accertare la proprietà esclusiva del terrazzo di copertura del proprio immobile. La vicina aveva aperto un varco per accedere al terrazzo, sostenendo che fosse un bene condominiale o di sua proprietà. I giudici di merito hanno accolto la domanda della proprietaria, ordinando il ripristino dei luoghi e il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso della vicina. La Suprema Corte ha chiarito che il terrazzo, coprendo solo l'appartamento della proprietaria, non ha natura condominiale. Inoltre, l'atto di acquisto della vicina escludeva espressamente tale area. La vicina perde definitivamente la causa e deve pagare le spese processuali.
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Compossesso condominiale: il terrazzo comune non si può blindare
Un condomino dell'ultimo piano ha murato l'accesso originario al terrazzo comune, installando una porta blindata di cui possedeva le uniche chiavi. Il condominio ha agito in giudizio per recuperare il possesso dell'area. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del condomino, confermando che i beni comuni dell'edificio sono soggetti a compossesso condominiale. Per tali aree, non serve che il condominio dimostri un possesso fisico continuo, poiché l'uso potenziale e la funzione strutturale del bene bastano a fondare la tutela possessoria. Il condomino deve quindi ripristinare lo stato dei luoghi e consegnare le chiavi.
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Condominialità dei posti auto: vince il condominio
L'Erede del Costruttore ha richiesto l'accertamento della proprietà esclusiva di venticinque parcheggi situati nei portici e nel cortile di un condominio, impugnando le delibere che ne assegnavano l'uso ai condomini. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno rigettato la domanda, ritenendo che tali aree rientrassero tra i beni comuni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Erede, confermando la condominialità dei posti auto. I giudici hanno chiarito che il regolamento condominiale e gli atti di vendita non contenevano una chiara riserva di proprietà a favore del costruttore, il quale aveva invece destinato l'area a parcheggio comune. L'Erede del Costruttore perde la causa ed è condannata a pagare le spese processuali.
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Usucapione di beni comuni: tettoia abusiva o proprietà?
Un condomino ha installato una tettoia in acciaio e pannelli per coprire un pozzo luce comune, annettendolo di fatto alla sua proprietà esclusiva. L'altro comproprietario ha chiesto la rimozione delle opere. Il condomino autore dei lavori ha risposto chiedendo che venisse accertata l'avvenuta usucapione di beni comuni. La Corte d'Appello ha ordinato la rimozione della tettoia, escludendo l'usucapione per mancanza di prove sulla datazione dei lavori. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per usucapire un'area condominiale non basta il semplice non uso da parte degli altri, ma serve un comportamento attivo e inequivocabile che escluda gli altri comproprietari dal possesso per almeno vent'anni.
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Proprietà condominiale: risponde del muro solo chi ne trae vantaggio
Un condomino ha citato in giudizio due comproprietari per l'abbattimento di un muro che occupava la proprietà condominiale, riducendo lo spazio di manovra dei box auto. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno condannato entrambi i convenuti alla demolizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di uno dei due convenuti, evidenziando la sua totale estraneità all'appartamento ampliato e la conseguente carenza di legittimazione passiva. La Suprema Corte ha invece confermato che ogni singolo condomino ha il diritto di agire a tutela della proprietà condominiale, anche se non possiede un box nell'area interessata. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova per una nuova decisione.
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Servitù di veduta: i limiti alle finestre sul cortile comune
I Successori del Vicino hanno contestato ai proprietari dell'immobile adiacente la trasformazione di due feritoie in finestre affacciate sul cortile comune, lamentando una illegittima servitù di veduta, e la trasformazione del passaggio pedonale in carraio. La Corte d'Appello aveva ritenuto lecita la trasformazione delle finestre considerandola un uso più intenso della cosa comune. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei Successori del Vicino. Ha stabilito che l'apertura di finestre su un cortile comune, da parte del proprietario di un edificio privo di un nesso di accessorietà con il cortile stesso, viola le distanze legali e configura una servitù di veduta abusiva. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Demanio marittimo: la scogliera privata torna allo Stato
Una cittadina ha chiesto al Tribunale di accertare la proprietà privata di un'area boschiva situata sopra una scogliera a Peschici, sostenendo che non facesse parte del demanio marittimo. Lo Stato ha invece rivendicato la natura pubblica dell'area, chiedendo la demolizione delle opere abusive realizzate, tra cui un trabucco e un piazzale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della donna, confermando che la scogliera e l'area soprastante appartengono al demanio marittimo. Di conseguenza, la ricorrente ha perso la causa, deve rilasciare l'area, demolire le opere costruite a proprie spese e pagare le spese di giudizio.
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Presunzione di condominialità: cortile comune contro costruttore
Un gruppo di condomini ha citato in giudizio gli eredi della costruttrice per accertare la natura comune del cortile circostante l'edificio, da destinare a parcheggio, e per rimuovere una tettoia sporgente che causava lo scolo delle acque piovane. La Corte d'appello aveva respinto le domande ritenendo il cortile privato in base ai titoli d'acquisto dei singoli condomini. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che opera la presunzione di condominialità del cortile. Per superarla occorre esaminare il primo atto di vendita dell'edificio e non i rogiti successivi. Inoltre, lo scolo delle acque tramite tettoia sul fondo comune richiede una specifica servitù di stillicidio.
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Ripartizione spese condominiali: esonero per i garage autonomi
Il Condominio ha richiesto il pagamento di spese straordinarie per scale, androne e impianto idraulico a due comproprietari di un garage con accesso autonomo dalla strada. I proprietari si sono opposti, invocando la tabella del regolamento contrattuale che li esonerava dalle spese di scale e androne, e chiedendo la loro quota di affitto della portineria. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale, stabilendo che la ripartizione spese condominiali non può essere modificata a maggioranza dall'assemblea se esiste un regolamento contrattuale che prevede esoneri specifici. Inoltre, l'alloggio del portiere è stato confermato come bene comune. Il ricorso del Condominio è stato rigettato, confermando la vittoria dei proprietari del garage.
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Opposizione a decreto ingiuntivo condominiale: i limiti di difesa
I comproprietari di un immobile hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo condominiale per il pagamento di spese deliberate dall'assemblea. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione, rilevando che i vizi lamentati, relativi all'irregolarità della costituzione del condominio e delle convocazioni, costituivano motivi di annullabilità e non di nullità. Di conseguenza, tali vizi avrebbero dovuto essere impugnati entro trenta giorni e non potevano essere fatti valere come semplice difesa contro l'ingiunzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei proprietari, confermando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo condominiale il giudice deve solo verificare l'esistenza e l'efficacia della delibera. I vizi di annullabilità non possono essere eccepiti per bloccare il pagamento se la delibera non è stata tempestivamente impugnata.
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Uso della cosa comune: vietato il varco verso l’esterno
Un condomino ha realizzato opere di collegamento tra la propria unità immobiliare, una parte comune dell'edificio (muro perimetrale e platea) e un altro immobile di sua proprietà esclusiva situato all'esterno del condominio. Gli altri condomini hanno agito in giudizio denunciando l'uso illegittimo della cosa comune. Il Tribunale ha ordinato la demolizione delle opere per violazione dell'art. 1102 c.c. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del condomino. La Corte ha stabilito che l'uso della cosa comune non può essere finalizzato a servire un immobile estraneo al condominio, poiché ciò configurerebbe un'illegittima servitù a carico del condominio senza il consenso scritto di tutti i partecipanti. Di conseguenza, il condomino abusivo perde la causa e deve demolire le opere realizzate.
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Usucapione del sottotetto: la vicina vince contro il proprietario
Un proprietario rivendica la proprietà del sottotetto sovrastante il suo appartamento, chiedendo lo sgombero della vicina che lo aveva unito alla sua proprietà. Se in primo grado il Tribunale dà ragione alla vicina per intervenuta usucapione, la Corte d'Appello ribalta la decisione ritenendo il sottotetto una pertinenza dell'appartamento sottostante. La Cassazione accoglie il ricorso della vicina: i giudici d'appello hanno ignorato la perizia tecnica, che dimostrava l'abitabilità potenziale del locale e l'accesso esclusivo dall'appartamento della donna, la quale pagava anche le relative spese condominiali dal 1994. La Suprema Corte stabilisce che l'usucapione del sottotetto è possibile se lo spazio ha autonomia strutturale e non serve solo da isolamento termico. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Usucapione di beni condominiali: gli eredi vincono sul Condominio
Un Condominio ha citato in giudizio gli eredi del costruttore originario per rivendicare la proprietà comune di un locale ex serbatoio. Gli eredi hanno risposto chiedendo l'accertamento dell'avvenuta usucapione di beni condominiali, dimostrando che il loro dante causa aveva affittato il locale a terzi sin dal 1990, comportandosi come proprietario esclusivo, pagando le tasse e le spese. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, rigettando il ricorso del Condominio. La Suprema Corte ha stabilito che la firma del regolamento condominiale nel 1994 non ha interrotto il possesso, poiché il locale non era esplicitamente indicato come comune e la sua destinazione originaria era già cessata. Gli eredi mantengono la proprietà esclusiva del locale per usucapione.
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Uso della cosa comune: illecito abbattere il muro in condominio
Una società proprietaria di un immobile confinante con un cortile condominiale ha abbattuto un muro di recinzione per trasformare un accesso pedonale in un passaggio carrabile, eliminando alcuni posti auto comuni. I comproprietari hanno agito in giudizio per chiedere il ripristino del muro. La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale, confermando che il cortile è comune a tutti i condomini in base alla presunzione di condominialità. La Corte ha stabilito che l'abbattimento del muro ha violato i limiti sull'uso della cosa comune, poiché ha alterato la destinazione del cortile e ha sacrificato l'uso dello spazio da parte degli altri condomini. Di conseguenza, i responsabili dell'abbattimento sono stati condannati alla ricostruzione del muro.
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Parti comuni dell’edificio: la recinzione delle cognate è abusiva
Una coppia di coniugi ha citato in giudizio le cognate per accertare la comproprietà di alcune aree di un immobile (seminterrato, portici e cortile), chiedendo la rimozione di una recinzione abusiva. Le cognate si sono opposte, sostenendo di essere le uniche proprietarie del terreno e chiedendo di dichiarare nullo il contratto di acquisto dei coniugi, ritenendolo una donazione simulata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle cognate, confermando la natura di parti comuni dell'edificio per i locali contestati, in base alla loro destinazione d'uso e al concreto utilizzo prolungato nel tempo. La Corte ha inoltre escluso la simulazione del contratto, stabilendo che il prezzo dell'appartamento era stato regolarmente pagato. Le ricorrenti sono state condannate a rimuovere la recinzione e a pagare le spese legali.
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Uso della cosa comune: quando il vicino non può decidere da solo
Un condomino ha installato una scala metallica nel cortile comune, trasformato una finestra in porta su un muro maestro e ostruito la canna fumaria del vicino. Il vicino ha avviato una causa per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del condomino, confermando che il cortile era in comproprietà e che il muro maestro, in quanto parte comune, non poteva essere modificato arbitrariamente. La decisione ribadisce i limiti rigidi sull'uso della cosa comune in ambito condominiale, vietando alterazioni unilaterali che danneggino gli altri comproprietari o modifichino la destinazione dei beni protetti dalla presunzione di comunione.
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Limiti dei poteri dell’assemblea condominiale: vince il singolo
Un condomino ha impugnato la delibera assembleare che autorizzava un altro proprietario a riaprire una porta di collegamento tra il pianerottolo comune e un fienile privato, e a spostare i contatori dell'acqua situati in una cantina privata. La Corte d'Appello aveva respinto l'impugnazione, ritenendo irrilevante stabilire se il fienile facesse parte del condominio e considerando lo spostamento dei contatori una mera proposta. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che esistono precisi limiti dei poteri dell'assemblea condominiale. L'assemblea non può deliberare su beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini né imporre servitù su parti comuni a favore di proprietà estranee senza il consenso unanime. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Regolamento condominiale contrattuale: demolita la sopraelevazione
La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di demolizione di una sopraelevazione realizzata sul lastrico di copertura di un locale commerciale. La Società Confinante aveva lamentato la violazione delle distanze legali e del regolamento condominiale contrattuale. La Suprema Corte ha ribadito che le clausole limitative del regolamento condominiale contrattuale sono vincolanti per l'acquirente che ne abbia dichiarato la conoscenza e l'accettazione nel rogito, anche senza trascrizione. Inoltre, la nuova opera, posta a soli tre centimetri dal balcone sovrastante, violava la distanza minima di tre metri prescritta per tutelare il diritto di veduta in appiombo.
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