Una coppia di coniugi ha citato in giudizio le cognate per accertare la comproprietà di alcune aree di un immobile (seminterrato, portici e cortile), chiedendo la rimozione di una recinzione abusiva. Le cognate si sono opposte, sostenendo di essere le uniche proprietarie del terreno e chiedendo di dichiarare nullo il contratto di acquisto dei coniugi, ritenendolo una donazione simulata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle cognate, confermando la natura di parti comuni dell'edificio per i locali contestati, in base alla loro destinazione d'uso e al concreto utilizzo prolungato nel tempo. La Corte ha inoltre escluso la simulazione del contratto, stabilendo che il prezzo dell'appartamento era stato regolarmente pagato. Le ricorrenti sono state condannate a rimuovere la recinzione e a pagare le spese legali.
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