Un debitore ha proposto un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per bloccare la restituzione di una somma legata a un contratto preliminare di vendita immobiliare. Il creditore aveva avviato il pignoramento della pensione nel 2019, mentre il debitore ha agito in giudizio solo nel 2021, lamentando di non aver mai ricevuto la notifica a causa di un cambio di residenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del debitore. I giudici hanno chiarito che, una volta iniziata l'esecuzione forzata, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo deve essere presentata tassativamente entro dieci giorni dal primo atto esecutivo o, al massimo, dal momento in cui si ha conoscenza degli elementi essenziali del pignoramento. Avendo il debitore agito oltre questo termine di dieci giorni, la sua richiesta è stata dichiarata inammissibile, confermando il diritto del creditore a trattenere le somme.
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