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Art. 111 Costituzione — Sezione Seconda Civile

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Altri anni per Art. 111 Costituzione

Equa riparazione: fallimento complesso ma 18 anni vanno risarciti
Due eredi hanno richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare in cui era insinuato il loro defunto padre. Il fallimento si era protratto per oltre diciotto anni. La Corte d'Appello ha negato l'indennizzo, ritenendo che l'estrema complessità della procedura giustificasse il ritardo dello Stato. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso delle eredi, stabilendo che la durata ragionevole di un fallimento è di sei anni, estendibile al massimo a sette anni per i casi complessi. Di conseguenza, la complessità non può mai giustificare una durata di diciotto anni, né escludere il diritto all'indennizzo per il danno morale subito dai creditori.
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Equa riparazione: risarcimento anche se il fallimento è vuoto
Due società creditrici hanno chiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un fallimento durato ben ventisei anni. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda, sostenendo che i creditori non garantiti sapessero fin dall'inizio di non poter recuperare il denaro e che non avessero provato il danno morale. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'ammissione al passivo fa presumere l'esistenza del danno non patrimoniale da processo troppo lungo, anche per le società. Il danno psicologico e il turbamento colpiscono infatti le persone fisiche che gestiscono l'ente. I creditori hanno quindi vinto la causa e la Corte d'Appello dovrà ora ricalcolare l'indennizzo spettante.
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Equa riparazione: risarcimento ridotto ma l’avvocato viene pagato
Un Cittadino ha chiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di un precedente processo e del relativo giudizio per ottenere il pagamento dello Stato. La Corte d'Appello ha concesso un indennizzo calcolato sui minimi di legge e ha diviso a metà le spese legali tra i due difensori originari. Il Cittadino e il suo Legale hanno fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la legittimità dei parametri minimi nazionali per l'indennizzo, respingendo le lamentele del Cittadino. Tuttavia, ha accolto il ricorso del Legale: poiché il secondo avvocato aveva rinunciato alla sua quota, il giudice doveva assegnare l'intero importo delle spese processuali al Legale che ne aveva fatto richiesta. La sentenza è stata cassata sul punto delle spese.
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Equa riparazione: indennizzo anche se la causa viene cancellata
Un Cittadino ha richiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di una causa civile iniziata nel 2008 e cancellata dal ruolo nel 2018. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo che il processo fosse estinto per inattività delle parti e che mancasse la prova del danno psicologico. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Cittadino. I giudici hanno chiarito che, poiché la domanda di indennizzo è stata presentata prima della scadenza del termine per riassumere la causa, il processo era ancora giuridicamente pendente. Di conseguenza, il diritto all'equa riparazione era già maturato e la sofferenza psicologica causata dall'incertezza del giudizio si presume esistente, senza necessità di fornire ulteriori prove. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio.
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Principio di non contestazione: il silenzio che decide la causa
Gli Acquirenti di un'imbarcazione hanno chiesto la riduzione del prezzo poiché i motori avevano una potenza superiore a quella dichiarata dal Venditore. Quest'ultimo si è difeso eccependo la decadenza della garanzia e sostenendo che gli Acquirenti conoscessero la reale potenza tramite annunci pubblicitari, circostanza mai smentita in giudizio. La Corte d'appello ha ridotto il prezzo di diecimila euro, escludendo l'applicazione del principio di non contestazione per motivi temporali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Venditore, stabilendo che il principio di non contestazione si applica anche ai giudizi più vecchi. La Suprema Corte ha inoltre censurato la mancata valutazione della decadenza e l'assenza di motivazione sul calcolo dello sconto concesso.
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Equo indennizzo: processo estinto ma lo Stato paga lo stesso
Il caso riguarda la richiesta di equo indennizzo per l'irragionevole durata di un processo amministrativo iniziato nel 2010. La Corte d'Appello aveva escluso dal calcolo del tempo utile il periodo successivo all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo fino alla dichiarazione di perenzione (estinzione per inattività). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino, stabilendo che la presunzione di insussistenza del danno in caso di perenzione, introdotta nel 2015, non si applica retroattivamente ai procedimenti già in corso. Di conseguenza, l'intero periodo fino alla formale estinzione del processo deve essere conteggiato per quantificare l'indennizzo dovuto dallo Stato. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per ricalcolare la somma spettante.
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Distanze legali tra costruzioni: il solaio interrato che sporge
Una società confinante ha contestato la realizzazione di un solaio di copertura di un piano interrato da parte del proprietario vicino, ritenendo violata la normativa sulle distanze legali tra costruzioni. La Corte d'Appello aveva escluso che l'opera fosse una vera costruzione poiché sporgeva di soli 15 centimetri dal muro di confine. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della società confinante. I giudici hanno chiarito che rientra nella nozione di costruzione qualsiasi opera non completamente interrata che presenti requisiti di solidità e stabilità. Di conseguenza, anche un manufatto parzialmente interrato deve rispettare le distanze minime dal confine. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio per una nuova valutazione del caso.
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Equa riparazione: se il processo è lento pagano due Ministeri
Un cittadino ha richiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di un precedente giudizio, svoltosi in parte davanti alla Corte d'Appello e in parte davanti al TAR per la fase di ottemperanza. Il Ministero della Giustizia ha contestato la propria esclusiva responsabilità, eccependo che la fase amministrativa ricadeva sotto la competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, stabilendo che, quando un unico caso si sviluppa sia davanti a giudici ordinari che amministrativi, la legittimazione passiva spetta congiuntamente a entrambi i Ministeri. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la decisione precedente e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello per integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia.
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Equa riparazione: niente indennizzo se il credito è già pagato
Il Lavoratore ha richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare in cui era creditore per il proprio TFR. Il credito era stato interamente pagato dall'INPS, subentrato nella procedura, circa due anni dopo l'ammissione al passivo. Il Lavoratore pretendeva che la durata del processo fosse calcolata fino alla chiusura definitiva del fallimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per il creditore interamente soddisfatto la procedura si considera conclusa al momento del pagamento totale. Poiché il pagamento è avvenuto in soli due anni, non vi è stato alcun ritardo irragionevole.
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Discussione orale in appello negata: nulla la demolizione
Una proprietaria ha impugnato la sentenza d'appello che la condannava a demolire un terrapieno e un muro di contenimento ritenuti troppo vicini al confine con la vicina. La ricorrente ha lamentato che la Corte d'Appello non avesse fissato l'udienza di discussione orale, nonostante la sua esplicita e tempestiva richiesta. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la mancata discussione orale in appello lede il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. Di conseguenza, l'omissione determina l'automatica nullità della sentenza. La Suprema Corte ha quindi annullato la decisione impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione affinché proceda a un nuovo esame rispettando le regole procedurali.
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Cancellazione della trascrizione: la Cassazione corregge l’errore
Due parti private raggiungono un accordo e rinunciano a un giudizio davanti alla Corte di Cassazione. La Corte dichiara l'estinzione del processo, ma dimentica di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale nei registri immobiliari, nonostante la richiesta concorde dei contendenti. Le parti presentano quindi un ricorso congiunto per correggere questo errore materiale. La Suprema Corte accoglie la richiesta e stabilisce che, per garantire la ragionevole durata del processo e l'economia dei giudizi, il giudice di legittimità deve ordinare la cancellazione della trascrizione in caso di estinzione per rinuncia, purché vi sia l'accordo delle parti. Di conseguenza, la Corte dispone la correzione dell'ordinanza precedente, ordinando formalmente la cancellazione della trascrizione.
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Principio dell’apparenza processuale: il condominio salva l’appello
Due avvocati hanno agito contro un condominio per ottenere il pagamento delle loro parcelle professionali. Il Tribunale, applicando il rito sommario ordinario in forma monocratica, ha condannato il condominio contumace. Quest'ultimo ha proposto appello, ma la Corte d'Appello lo ha dichiarato inammissibile, ritenendo che la controversia dovesse seguire un rito speciale non appellabile. La Cassazione ha invece accolto il ricorso del condominio. La Suprema Corte ha stabilito che, in base al principio dell'apparenza processuale, il mezzo di impugnazione si individua esclusivamente sulla base del rito concretamente adottato dal giudice di primo grado, anche se errato. Di conseguenza, l'appello del condominio era pienamente ammissibile.
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Equa riparazione: risarcimento minimo e spese legali dimezzate
Un cittadino ha chiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di una precedente causa, anch'essa legata ai ritardi della giustizia (la cosiddetta procedura "Pinto su Pinto"). La Corte d'Appello ha riconosciuto un indennizzo calcolato sulla soglia minima di 400 euro all'anno e ha ridotto del 50% le spese legali per la semplicità della pratica. Il cittadino ha fatto ricorso in Cassazione, contestando sia il taglio dei compensi del suo avvocato sia la quantificazione minima del risarcimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che la riduzione delle spese legali nei procedimenti monitori è legittima e che la scelta dell'importo annuo dell'indennizzo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non modificabile in sede di legittimità. Il cittadino ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese processuali.
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Revoca del gratuito patrocinio: se la causa è temeraria si paga
Il Tribunale ha disposto la revoca del gratuito patrocinio a un cittadino che aveva avviato una causa di risarcimento danni da sinistro stradale con colpa grave. L'attore aveva infatti citato in giudizio soggetti del tutto estranei alla vicenda (una compagnia assicurativa non coinvolta e un semplice testimone oculare) e non aveva presentato prove nei termini di legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del cittadino, confermando che l'avvio di un'azione legale palesemente infondata e priva di prove costituisce grave negligenza. Di conseguenza, chi agisce in giudizio con colpa grave perde definitivamente il diritto al patrocinio a spese dello Stato e deve farsi carico delle spese processuali, compreso il raddoppio del contributo unificato.
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Equa riparazione per irragionevole durata: negata a chi ha torto
Un gruppo di ex appartenenti alle forze dell'ordine ha richiesto l'equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo iniziato nel 1995. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda poiché, già dal 1997, la giurisprudenza aveva chiarito l'infondatezza delle loro pretese. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno stabilito che chi promuove una causa sapendo di avere torto, o continua a farlo dopo che la giurisprudenza si è consolidata in senso sfavorevole, non ha diritto ad alcun indennizzo. L'assenza di una reale incertezza esclude infatti il patema d'animo, elemento indispensabile per ottenere il risarcimento. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese di giudizio.
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Equo indennizzo legge Pinto: anche le cause minime hanno valore
Una cittadina ha richiesto l'equo indennizzo legge Pinto a causa della durata irragionevole di una causa di lavoro contro un'intimazione di pagamento previdenziale di circa mille euro. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo il valore della causa irrisorio rispetto alle condizioni economiche della donna. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della cittadina. I giudici di legittimità hanno stabilito che l'irrisorietà della pretesa non può essere valutata in astratto, ma va sempre rapportata alle reali condizioni personali e patrimoniali del ricorrente. La motivazione del giudice di merito è stata ritenuta apparente poiché non ha spiegato come un reddito annuo di soli cinquemila euro potesse rendere irrilevante una lite da mille euro. La decisione è stata cassata con rinvio.
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Patrocinio a spese dello Stato: perso anche sotto la soglia
Il caso riguarda Il Cittadino, a cui è stato revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha confermato la revoca poiché l'interessato non ha comunicato le variazioni del proprio patrimonio familiare, evidenziate tramite l'attestazione ISEE. Il Cittadino ha proposto ricorso sostenendo che l'omessa comunicazione non dovesse comportare la revoca automatica se la soglia di reddito non veniva effettivamente superata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di reddito o patrimonio è autonomo e la sua violazione determina, di per sé, la revoca del beneficio, indipendentemente dal superamento effettivo dei limiti di legge. Il Cittadino perde la causa e deve pagare le spese processuali raddoppiate.
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Equa riparazione: vince la causa ma perde sulle spese legali
Un cittadino ha richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un precedente processo. Ottenuto un indennizzo, ha proposto opposizione contestando la quantificazione delle spese legali liquidate in suo favore. La Corte d'appello ha rideterminato l'indennizzo e le spese, ma il cittadino ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la violazione dei minimi tariffari e del divieto di riforma in peggio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'opposizione non è un giudizio autonomo ma una fase dello stesso processo. Di conseguenza, la liquidazione globale delle spese è corretta e le riduzioni applicate rientrano nei limiti di legge per cause di modesta complessità.
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Negoziazione assistita: accordo valido ma trascrizione negata
I coniugi sottoscrivono un accordo di negoziazione assistita per la loro separazione personale, prevedendo il trasferimento del 50% di un immobile dal marito alla moglie. Il Conservatore dei Registri Immobiliari rifiuta la trascrizione dell'accordo ritenendo necessaria l'autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale. Il Tribunale ordina la trascrizione, ma la Corte d'Appello accoglie il reclamo dell'Agenzia delle Entrate, confermando il rifiuto del Conservatore. I coniugi propongono ricorso straordinario in Cassazione. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché il provvedimento di reclamo sulla trascrizione appartiene alla volontaria giurisdizione non contenziosa, privo di decisorietà e definitività, e le parti possono tutelare i propri diritti in un ordinario giudizio di cognizione.
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Equa riparazione: se lo Stato ritarda l’indennizzo raddoppia
Il Cittadino ha chiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di un precedente processo (composto da fase di merito e giudizio di ottemperanza), durato complessivamente oltre due anni e otto mesi. La Corte d'Appello aveva riconosciuto un indennizzo per un solo anno, stabilendo in un anno e sei mesi la durata ragionevole del processo. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Cittadino. I giudici hanno chiarito che la durata ragionevole di un processo di equa riparazione unitariamente considerato è di un solo anno. Di conseguenza, l'eccedenza indennizzabile è superiore e, poiché la frazione residua supera i sei mesi, va arrotondata a un anno intero. La Cassazione ha quindi annullato la decisione precedente, rinviando la causa alla Corte d'Appello per ricalcolare un indennizzo maggiore in favore del Cittadino.
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