Una società ottiene in primo grado la condanna di alcuni suoi soci alla restituzione di ingenti somme date a mutuo, sulla base di prove documentali. In appello, i soci soccombenti non depositano nuovamente tale documentazione. La Corte d'Appello, e poi la Cassazione, rigettano il gravame proprio per tale omissione, ribadendo che l'onere della prova in appello incombe sull'appellante, che deve fornire al giudice tutti gli elementi necessari per valutare le proprie censure, anche se prodotti dalla controparte nel precedente grado di giudizio.
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