Un comproprietario ha impugnato le delibere dell'assemblea dei comunisti che rinnovavano l'affitto di un immobile a un canone inferiore a quello di mercato, lamentando un conflitto di interessi e un eccesso di potere assembleare della maggioranza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un importante principio di diritto: le regole sull'eccesso di potere assembleare e sul conflitto di interessi, tipiche del condominio e delle società, non si applicano alla comunione ordinaria. Nella comunione, infatti, i partecipanti possono sempre chiedere la divisione del bene e le delibere sono impugnabili solo per grave pregiudizio alla cosa comune (art. 1109 c.c.). Poiché l'affitto garantiva la manutenzione dell'immobile, non vi era alcun danno oggettivo. Chi vince: la maggioranza dei comproprietari; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
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