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Voto in assemblea condominiale: valido anche senza delega

Un condomino ha impugnato la delibera di conferma dell’amministratore sostenendo la mancanza della maggioranza legale. L’opponente contestava la validità dell’intervento diretto di due comproprietari di una cantina, arrivati in riunione senza aver nominato per iscritto un unico rappresentante. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena validità della decisione. I giudici hanno stabilito che il voto in assemblea condominiale espresso di persona e in modo concordato dai comproprietari di un’unità è valido anche in assenza di una delega scritta preventiva. La norma che prevede un solo rappresentante per ciascun immobile indiviso non cancella il diritto dei contitolari di partecipare personalmente e votare uniti.

Riferimento:
Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23548 Anno 2026
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Pubblicato il 3 settembre 2026 in Giurisprudenza Civile

Il voto in assemblea condominiale e le quote indivise

La gestione delle decisioni all’interno di un edificio richiede il rispetto di regole precise per il calcolo delle maggioranze. Una delle questioni più dibattute riguarda la partecipazione dei comproprietari di un singolo immobile. La Corte di Cassazione ha chiarito la validità del voto in assemblea condominiale espresso dai contitolari presenti di persona, eliminando i dubbi sulla necessità di una delega formale preventiva tra gli stessi.

La controversia nasce dall’impugnazione di una deliberazione avente ad oggetto la conferma dell’amministratore. Un condomino sosteneva che la votazione fosse nulla per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo (ossia il numero minimo di voti favorevoli stabilito dalla legge).

Il conflitto sulle maggioranze e la cantina in comproprietà

La vicenda trae origine dalla riorganizzazione proprietaria di un edificio. Una cantina era stata acquistata congiuntamente da due soggetti, formando una comunione autonoma distinta dalla generale comunione ereditaria che interessava un altro immobile dello stesso palazzo.

Durante la adunanza, entrambi i comproprietari della cantina si sono presentati personalmente ed hanno espresso insieme un voto favorevole. Il condomino dissenziente ha contestato la regolarità della votazione, affermando che i due contitolari non potessero votare senza aver prima designato per iscritto un unico rappresentante ufficiale tramite delega formale.

Secondo la tesi del ricorrente, l’assenza di una nomina scritta avrebbe reso nullo il voto espresso per la cantina, impedendo così la formazione della maggioranza necessaria per confermare l’amministratore di condominio.

La partecipazione diretta dei comproprietari senza delega

I giudici di legittimità hanno analizzato il rapporto tra il diritto di rappresentanza e la facoltà di partecipazione personale. La legge stabilisce che i comproprietari di un’unità immobiliare indivisa hanno diritto a un solo rappresentante in assemblea. Questa regola serve a garantire che ogni porzione dell’edificio esprima un solo voto e un’unica volontà collegiale.

Tuttavia, la prescrizione di nominare un rappresentante non priva i singoli contitolari del diritto di presentarsi alla riunione. La presenza fisica dei comproprietari e il loro accordo al momento del voto soddisfano pienamente la finalità della norma.

Se i comproprietari partecipano insieme e concordano sulla decisione, il loro voto unitario è perfettamente valido. La delega scritta è necessaria soltanto quando un condomino affida il proprio voto a un terzo o a un singolo delegato, ma non quando i contitolari intervengono di persona ed esprimono un’unica posizione condivisa.

Le motivazioni: la validità del voto in assemblea condominiale

Le motivazioni: la validità del voto in assemblea condominiale si basano sulla distinzione tra il diritto di intervento e la disciplina della rappresentanza. La Suprema Corte ha precisato che la norma del codice civile sulla rappresentanza unitaria non è finalizzata a limitare l’esercizio dei diritti dei proprietari.

I giudici hanno evidenziato che l’acquisto della cantina da parte dei due contitolari ha generato una comunione patrimoniale autonoma. Questa entità conta come un singolo partecipante ai fini del calcolo numerico delle teste in assemblea.

Poiché i due proprietari dell’immobile indiviso si sono presentati di persona e non hanno espresso pareri discordanti, il loro voto ha rappresentato legittimamente l’unità immobiliare. Qualora tra i contitolari presenti fosse emerso un disaccordo insanabile, la quota sarebbe stata considerata astenuta, ma in presenza di un accordo unanime il voto espresso è valido a tutti gli effetti.

Le conclusioni: la conferma dell’amministratore e la gestione dei millesimi

Le conclusioni: la conferma dell’amministratore e la corretta applicazione delle maggioranze confermano il rigetto definitivo del ricorso proposto dal condomino opponente.

La delibera approvata con il voto favorevole dei contitolari della cantina rimane valida ed efficace. Il conteggio dei voti ha rispettato sia la maggioranza degli intervenuti sia la metà del valore millesimale dell’edificio.

La pronuncia stabilisce un principio fondamentale per la vita condominiale. I comproprietari di un immobile indiviso possono partecipare personalmente all’assemblea ed esprimere direttamente il loro voto unitario. Non occorre produrre alcuna delega scritta preventiva se tutti i contitolari sono presenti e concordano sulla decisione da assumere.

I comproprietari di un appartamento devono nominare per forza un rappresentante scritto per l’assemblea?
Non è obbligatorio se i comproprietari si presentano personalmente all’assemblea ed esprimono in modo concordato un unico voto.

Cosa accade se i comproprietari presenti in assemblea si dividono al momento del voto?
In caso di disaccordo interno e mancata maggioranza tra loro, il voto dell’unità immobiliare non può formarsi e la quota viene conteggiata tra gli astenuti.

L’acquisto di una cantina da parte di due coeredi crea un nuovo partecipante al condominio?
Sì, l’acquisto separato di un singolo bene crea una comunione autonoma rispetto alla generale comunione ereditaria, costituendo un distinto partecipante all’assemblea.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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