La Corte di Cassazione chiarisce che una delibera condominiale successiva, che si limita ad attuare una decisione precedente non impugnata, non può essere contestata per vizi che avrebbero dovuto essere sollevati contro la prima. Nel caso di specie, alcuni condomini avevano impugnato la delibera di ripartizione delle spese per la riparazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, sostenendo che una decisione ancora precedente ne avesse deliberato la dismissione. La Corte ha respinto il ricorso, evidenziando che i condomini avrebbero dovuto impugnare la delibera intermedia che, di fatto, aveva revocato la dismissione e approvato la riparazione. Non avendolo fatto nei termini di legge, tale decisione era divenuta definitiva e vincolante.
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