Una società contesta la comunicazione di inizio lavori presentata da un comproprietario per opere su aree comuni. Il nodo centrale è la legittimazione edilizia del comproprietario e il riparto di giurisdizione. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile, stabilendo che il giudice amministrativo può valutare in via incidentale la titolarità a richiedere il permesso, senza invadere la giurisdizione del giudice ordinario, unico competente a decidere nel merito dei diritti di proprietà.
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