La controversia riguarda la natura di una rampa di scale e di un'altana in un edificio storico. Una condomina aveva incorporato tali spazi nella propria abitazione, sostenendo la proprietà esclusiva in base ai propri titoli d'acquisto. La Corte d'Appello aveva dichiarato entrambi i beni come comuni. La Cassazione, tuttavia, ha distinto le due situazioni. Per le scale vige la presunzione di condominialità delle parti comuni, superabile solo con l'atto d'acquisto originario del condominio. Per l'altana, invece, la Corte ha annullato la decisione poiché il giudice di merito non ha verificato se il manufatto fosse oggettivamente destinato al servizio dell'intero edificio o della singola unità. La decisione ribadisce che la condominialità delle parti comuni dipende dalla funzione strutturale dei beni e dalla prova rigorosa del titolo contrario.
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