La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un'imputata condannata per furto aggravato in concorso. L'imputata contestava la misura della pena e il mancato riconoscimento della sospensione condizionale, riproponendo le medesime argomentazioni già respinte in appello. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi di ricorso erano generici e di puro merito, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la questione sul calcolo della pena era un motivo nuovo, mai sollevato in precedenza. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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