La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di due persone condannate per abuso edilizio, reato previsto dagli articoli 110 del codice penale e 44 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001. La condanna, che includeva arresto, ammenda e ordine di demolizione delle opere abusive, era stata confermata anche in appello. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza in Cassazione, contestando sia la loro responsabilità sia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando la condanna e l'ordine di demolizione, e ha imposto ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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