Un imputato, condannato per furto e porto d'armi, ricorre in Cassazione dopo che il giudice d'appello, in sede di rinvio, ha ricalcolato la pena modificando la struttura del reato continuato. La Corte Suprema ha rigettato il ricorso, stabilendo che il divieto di reformatio in peius non è violato se la pena complessiva finale è più mite di quella precedente, anche se la struttura del calcolo viene modificata e l'aumento per il reato satellite risulta proporzionalmente maggiore. Il principio si applica alla pena finale, non alle singole componenti del calcolo.
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